atto normativo diocesano

Atto Normativo Diocesano (271.9 KiB, 347 downloads)

AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Arcidiocesi di Fermo

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

 

 

PREMESSA

Alla nostra Chiesa di Fermo, famiglia dei figli di Dio di questo territorio di cui ci sentiamo pienamente parte, noi rinnoviamo il nostro amore, la nostra dedizione e la piena collaborazione. L’Associazione diocesana di Fermo è retta dallo Statuto, dal Regolamento nazionale dell’ACI e da un Atto normativo diocesano, secondo gli art. 21 e 22 dello Statuto rinnovato. Il presente Atto normativo disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni dell’Associazione diocesana di Fermo ed è approvato dall’Assemblea straordinaria dell’AC di Fermo il 07 novembre 2004. Lo Statuto rinnovato, accogliendo quanto l’Associazione aveva già espresso nel corso degli anni, le indicazioni del Papa e dei Vescovi, conferma all’art. 6 la scelta dell’Azione Cattolica di essere dedicata alla Chiesa particolare. L’Atto normativo dell’AC di Fermo vuole localizzare l’esperienza associativa, nel tentativo di assumere tutta la vita di quella porzione di popolo di Dio che è presente sul territorio fermano. L’Atto normativo diocesano oltre alla dimensione organizzativa evidenzia la fedeltà alla nostra storia, l’impegno per l’attuazione del Concilio Vaticano II°, la centralità della formazione, gli obiettivi fondamentali della comunione, della pace, della giustizia e della missione. Nell’approfondire il nostro radicamento locale vogliamo assumere la stessa logica del Signore Gesù, che si è fatto vicino ad ogni persona nella condivisione piena della sua condizione umana. La vocazione battesimale ci chiede di “ordinare secondo il Vangelo” non un mondo astratto e genericamente inteso, ma quella porzione di terra e di storia in cui viviamo e che ricade sotto la nostra cura e responsabilità e che comprende, in primo luogo, le persone e le relazioni tra di esse, i vissuti personali e quelli sociali che qui si sviluppano. L’Arcidiocesi di Fermo, con i suoi 58 paesi, i circa 280.000 abitanti e le 123 parrocchie, è la più popolosa delle Marche. Essa si estende per 1.400 chilometri quadrati, dal mare ai monti, con colline e altipiani, con una fascia costiera lunga 45 chilometri ed un entroterra che si sviluppa per 60 chilometri circa. Si snoda su tre province, Ascoli Piceno, Macerata ed oggi anche Fermo. La presenza cristiana nel nostro territorio risale ai primi secoli della fede. Quando poi l’impero Romano d’occidente si sgretolò e le istituzioni civili vennero a mancare furono proprio i vescovi fermani a tenere in piedi la convivenza civile. I monaci farfensi e benedettini, i numerosi ordini religiosi, di cui diversi ancora oggi presenti, hanno contribuito ad un radicamento maggiore del Vangelo nella gente del territorio fermano. L’ora et labora di impronta benedettina, oltre a rendere più intensa la vita religiosa, ha trasmesso la passione per la vita ed il gusto di intraprendere. Grazie a questa impronta, sul finire dell’800, tramontati oramai da secoli i farfensi, il territorio fermano passò rapidamente e senza grossi traumi dal contesto agricolo all’industrializzazione. Sorsero decine e decine di piccoli laboratori per la produzione di scarpe e di cappelli, vicini tra loro ed a breve distanza dall’orto domestico e dal campo di frutta. Questo modello di sviluppo marchigiano ha attirato l’attenzione di numerosi esperti di economia a livello mondiale. Lungo la vallata del fiume Tenna si incontrano numerose aziende produttrici nel settore della meccanica e della meccatronica. La pesca praticata nelle zone di Civitanova Marche e di Porto San Giorgio è una voce importante della nostra economia, così come il turismo, che sa apprezzare anche i luoghi dello spirito, è un’altra fonte attiva del bilancio territoriale. La Chiesa fermana ha avuto nel tempo una grande attenzione al prossimo. I primi “ospitali” nascevano nel Medio Evo all’ingresso di Fermo per raccogliere i viandanti malati. Uno dei primi monti di pietà nacque a Fermo nel XV° secolo per volere di San Giacomo della Marca, e poi la confraternità per gli immigrati ed il brefotrofio per i bambini più svantaggiati. Le molte opere di carità cristiana del passato hanno acquisito nel tempo nuove forme e nuovi caratteri, come le tante case di riposo ed accoglienza. La nostra Chiesa fermana, che ha suscitato tanti santi (San Nicola da Tolentino, San Serafino da Montegranaro, San Giovanni della Verna, i beati Pietro da Mogliano, Pellegrino da Falerone e Giovanni della Penna) si trova oggi a raccogliere alcune sfide tipiche di questa era post industriale: il numero crescente di separazioni e divorzi, la bassa natalità, la crisi del lavoro e del sistema produttivo locale, la mancanza di tempo libero per coltivare le relazioni. Di fronte a queste sfide la Chiesa fermana ha scelto alcune attenzioni particolari: la formazione di un laicato chiamato ad una fede adulta ed a nuove responsabilità, una pastorale integrata tra aggregazioni e parrocchie e tra paesi, una particolare attenzione alla famiglia ed ai giovani. Su una società fragile e una modernità definita “liquida”, continuano a vigilare i sedici santuari disseminati nel territorio dell’Arcidiocesi e la preghiera dei santi di questa terra. Da ben due secoli oramai l’AC è dentro la storia della nostra Arcidiocesi. Nel 1886 viene istituito a Fermo il primo Circolo di giovani sotto la protezione di San Luigi Gonzaga; l’anno successivo lo stesso sarà il 137 Circolo della Società della Gioventù Cattolica Italiana, formato da 5 giovani. Nel 1897 sono già censiti 16 Comitati parrocchiali di cui 10 a Fermo. Nel 1909 sotto la guida del Vescovo Castelli si organizza a Fermo la prima giornata sociale con tutti i circoli parrocchiali di AC. Ricordiamo le sofferenze e le violenze subite dall’AC nella Diocesi durante il periodo fascista. Nel 1943 in tutta la diocesi si contano 108 circoli parrocchiali, di cui il più numeroso era quello dell’Associazione Gioventù di san Gabriele di Fermo che contava ben 261 soci. Dall’inizio del secolo XX° i nostri Vescovi hanno voluto e promosso l’AC per far maturare coscienze di cristiani e di cittadini, di persone libere ma spontaneamente sottomesse alla gerarchia, di individui facenti parte allo stesso tempo della chiesa e della comunità civile, e dunque chiamati a testimoniare il Vangelo con le scelte della propria vita. L’AC si sviluppò a tal punto che tutti i parroci furono interessati ad introdurla nella loro realtà, anche su forte spinta dei Vescovi. L’AC era la pastorale giovanile, familiare, missionaria, catechistica… era allora l’unico vero strumento della Chiesa. L’AC riconosceva l’ordine gerarchico, rispettava l’autorità, sapeva mettersi al suo servizio. Era competente in ogni ambito e viveva nel mondo e per il mondo. I giovani e gli adulti di AC in tutte le realtà parrocchiali erano testimoni, evangelizzatori, catechisti ed educatori seri e capaci. Da allora ad oggi l’AC, attraverso l’opera di migliaia di fedeli laici e la presenza altrettanto illuminata di sacerdoti e di vescovi, ha significato molto per la nostra Chiesa particolare, che ha contribuito a far crescere e alla quale ha donato figure di forte spessore ecclesiale e sociale e figure di sicura santità, come la venerabile Maria Gioia di Casette d’Ete e la serva di Dio Paola Renata Carboni di Grottazzolina, cui va aggiunta la testimonianza esemplare di tante persone, note o sconosciute. La scelta e l’attenzione che, particolarmente in questo tempo, il Santo Padre ed i Vescovi ci stanno riservando si è riflessa anche nella nostra Chiesa diocesana, facendo emergere ancor più un desiderio già visibile di AC da parte di molte parrocchie. Oggi l’AC è nella Chiesa fermana per assumere con essa le sfide di cui sopra, con lo stile e gli obiettivi di sempre, ma anche con alcune scelte qualificanti richieste dal percorso di rinnovamento sentito come necessario ed a cui abbiamo aderito in maniera decisa:

a) rafforzare la dimensione spirituale, personale ed associativa, soprattutto con la proposta di diversi cicli di Esercizi Spirituali e di Ritiri nei tempi forti dell’anno e richiamando nei cammini ordinari la centralità della Parola e dell’Eucarestia

b) dare un volto concreto alla dimensione unitaria, in parrocchia ed i diocesi, con la proposta di diversi momenti unitari come le scuole associative, le èquipe di lavoro, gli Esercizi Spirituali ed alcuni momenti nei ritiri

c) la creazione di zone associative, come dimensione per pensare, progettare e vivere insieme il servizio e dove necessario anche la formazione, ma anche come luogo di confronto e di incontro

d) sostenere e promuovere la presenza dell’AC nelle diverse realtà territoriali attraverso il servizio degli animatori missionari

e) un accompagnamento sempre più sistematico delle associazioni parrocchiali da parte del centro diocesano

f) nella consapevolezza che siamo parte della Chiesa diocesana la scelta è quella di rafforzare la dimensione diocesana dell’Associazione attraverso momenti spirituali e associativi, ma al contempo aiutare le Associazioni di base a progettare e localizzare esperienze come i ritiri e farne occasione di apertura missionaria verso tutta la realtà territoriale.

Grata e consapevole del cammino compiuto, arricchito negli anni dal prezioso dono del Sinodo diocesano, l’Azione Cattolica di Fermo continua ad essere disponibile nel proprio servizio alla Chiesa locale e alla sua missione: questo è il modo peculiare di rispondere alla chiamata che il Signore fa i ragazzi, giovani e adulti di AC, come ci ricorda Giovanni Paolo II°: “La Chiesa ha bisogno di voi, perché avete scelto il servizio alla Chiesa particolare e alla sua missione come orientamento del vostro impegno apostolico; perché avete fatto della parrocchia il luogo in cui giorno per giorno esprimere una dedizione fedele e appassionata. In questo modo continuate a tenere vivo lo spirito missionario di quelle donne e uomini di Azione cattolica che nell’umiltà e nel nascondimento hanno contribuito a rendere più vive le comunità cristiane nelle varie parti del Paese” (Giovanni Paolo II all’Assemblea straordinari dell’AC, 12 settembre 2003). La nostra Associazione diocesana vuole essere oggi e in futuro quella AC su cui la Chiesa conta ed a cui il Santo Padre guarda con fiducia. Una formidabile responsabilità ci è affidata in un momento in cui il mondo sembra aver smarrito i punti cardinali della persona, della vita, della pace e della giustizia. In una società in debito di speranza, come lo è anche la nostra terra, possiamo essere un serbatoio del futuro. E questo è proprio il tempo del coraggio della speranza e del futuro. Con le parole con cui il Santo Padre ci ha accolto a Loreto nella piana di Montorso il 5 settembre 2004 “Coraggio Azione Cattolica il Signore ti guidi nel tuo cammino di rinnovamento” vogliamo camminare con la Chiesa tutta sulla via della santità e tentare di essere, ogni giorno di più dono per la nostra Chiesa locale ed il nostro territorio, incarnando quotidianamente le tre consegne che il Papa stesso ci ha affidato: contemplazione, comunione e missione.

PARTE PRIMA

PRINCIPI E FONDAMENTI DELL’AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI FERMO

Art. 1 L’Atto Normativo Diocesano

Il presente Atto Normativo, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dell’Azione Cattolica Italiana, contiene le norme che disciplinano la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’Associazione di Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Fermo e delle sue articolazioni.

Art. 2 L’Azione Cattolica Diocesana

1. L’Azione Cattolica Diocesana è un’associazione ecclesiale che riunisce tutti i laici che nella Diocesi di Fermo aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.

2. L’Azione Cattolica diocesana promuove ed attua nella diocesi di Fermo le scelte dell’Azione Cattolica italiana, nel rispetto dei valori dell’unitarietà e della partecipazione di tutti gli aderenti al perseguimento degli scopi associativi.

3. L’Azione Cattolica diocesana ha sede in Fermo via Sant’Alessandro n. 3.

4. Legale rappresentante dell’Associazione diocesana è il Presidente diocesano nominato con le modalità indicate nel presente Atto normativo.

Art. 3 Adesione e partecipazione

1. Si entra a far parte dell’Azione Cattolica diocesana con un atto esplicito di adesione, confermato ogni anno e presentato presso le sue articolazioni.

2. L’adesione è libera e personale e rende il socio responsabile – a tutti i livelli – della vita dell’associazione, cui contribuisce con la preghiera, con l’impegno di formazione, con la partecipazione alle sue iniziative e ai momenti democratici, con la promozione e il sostegno economico di essa.

3. Le modalità dell’adesione sono precisate dal Consiglio diocesano, viste le indicazioni del Consiglio nazionale.

PARTE SECONDA

TITOLO PRIMO

LE ARTICOLAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 4 Articolazione dell’Azione Cattolica Diocesana

L’Azione Cattolica della Diocesi di Fermo si articola in Associazioni Territoriali, in Gruppi e Movimenti.

Art. 5 Associazioni territoriali

1. Le associazioni territoriali di norma sono parrocchiali e, per esigenze ecclesiali e associative, anche interparrocchiali o per unità pastorali.

2. Il Consiglio Diocesano riconosce le Associazioni Territoriali sulla base della capacità di esprimere compiutamente la vita e le finalità associative e di articolarsi nelle diverse fasce d’età.

3. Il Consiglio Diocesano promuove quando opportuno, anche in ragione di esigenze pastorali, la nascita di associazioni interparrocchiali o per unità pastorali di cui al comma 1, determinandone le modalità concrete di strutturazione.

Art. 6 I Gruppi di Formazione

1. Dove non sia presente l’Associazione Parrocchiale e al fine di promuoverne la nascita, il Consiglio Diocesano può riconoscere la soggettività di gruppi di associati che operano all’interno delle parrocchie o delle zone pastorali con compiti formativi rivolti alle singole fasce d’età o a specifiche condizioni o esperienze di vita.

2. Tali gruppi, accompagnati nell’esperienza formativa da un responsabile nominato dal Consiglio diocesano sentiti i gruppi stessi e i parroci interessati, partecipano alla vita associativa attraverso i settori di appartenenza.

Art. 7 I Gruppi di iniziativa

Il Consiglio Diocesano può riconoscere la soggettività di gruppi di iniziativa per l’animazione cristiana della cultura o con riguardo a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

Art. 8 I Movimenti diocesani

Per rispondere a significative esigenze della missione il Consiglio Diocesano, a maggioranza dei componenti, su proposta della Presidenza Diocesana, può procedere alla costituzione di un Movimento diocesano, aggregando più gruppi omogenei per natura, finalità e caratteristiche ex art. 7.

TITOLO SECONDO

L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA E I SUOI ORGANI

Art. 9 Organi dell’Associazione Diocesana

Gli organi della Associazione Diocesana sono: l’Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana e il Presidente diocesano.

Art. 10 L’Assemblea diocesana

1. L’Assemblea diocesana è costituita dai componenti il Consiglio diocesano e dai delegati delle Associazioni Territoriali, dei Gruppi e dei Movimenti, scelti secondo le norme previste dal presente Atto Normativo.

2. I ragazzi possono essere coinvolti nell’Assemblea diocesana secondo modalità, stabilite dal Consiglio diocesano su proposta dell’ACR, che meglio possono favorire la loro partecipazione.

3. L’Assemblea diocesana si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell’associazione e per l’elezione del Consiglio diocesano e in via straordinaria su richiesta della Presidenza diocesana o di 2/3 del Consiglio diocesano.

4. I lavori dell’Assemblea diocesana sono preparati sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente per i lavori assembleari ex art. 25.

5. L’Assemblea diocesana elegge i rappresentanti diocesani all’Assemblea Nazionale in base a criteri stabiliti dal Regolamento Nazionale.

Art. 11 Composizione dell’Assemblea diocesana

1. Dell’Assemblea diocesana fanno parte con diritto di voto:

  • I Consiglieri diocesani in carica
  • Tutti i membri componenti i Consigli delle Associazioni territoriali ex art. 5 del presente Atto Normativo
  • Un ulteriore delegato eletto dall’Assemblea parrocchiale per quelle associazioni che abbiano, compresa l’ACR, più di 50 soci
  • I rappresentanti dei Gruppi riconosciuti ex artt. 6 e 7 del presente Atto Normativo
  • I rappresentanti del MSAC in numero di 3, i rappresentanti del MLAC, del MEIC e del MIEAC in numero di 1 per ognuno
  • I rappresentanti dei Movimenti riconosciuti ex art. 8 del presente Atto Normativo

2. La Presidenza diocesana può invitare all’assemblea, senza diritto di voto, aderenti, non aderenti o persone che collaborano con l’A.C.

Art. 12 Elezione del Consiglio Diocesano

1. L’Assemblea diocesana all’inizio di ogni triennio elegge 12 componenti del Consiglio diocesano così ripartiti:

  • 4 membri per la lista adulti
  • 4 membri per la lista giovani
  • 4 Membri per la lista ACR

2. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti adulti e i giovani che hanno superato il quattordicesimo anno d’età.

3. Possono essere candidati tutti gli associati dell’Azione cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, sentito il parere del Presidente Parrocchiale e/o del Parroco, abbiano maturato una adeguata cultura associativa.

4. Possono essere candidati per la lista giovani tutte quelle persone che non abbiano compiuto il 30° anno di età.

5. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Educatori dell’Acr.

Ogni componente l’Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste e può esprimere fino a 2 preferenze per ognuna di esse.

6. Il Consiglio Diocesano dichiara decaduto il consigliere assente, non per gravi motivi precedentemente comunicati, a 3 riunioni di Consiglio consecutive. Gli subentra il primo dei non eletti.

Art. 13 Il Consiglio Diocesano

1. Il Consiglio diocesano è composto:

  • dai membri eletti dall’Assemblea
  • dai membri della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri
  • dai Segretari del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e del Movimento Studenti di Azione Cattolica
  • dal segretario del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e del Movimento di Impegno Educativo (MIEAC)
  • dai segretari ex art. 8
  • dalla coppia referente della Commissione unitaria per la Famiglia ex art. 26 del presente Atto Normativo
  • dai Coordinatori di Zona di cui ex art. 27 del presente Atto Normativo
  • dai membri cooptati in quanto eletti nel Consiglio Nazionale e nel Consiglio Regionale

2. Il Consiglio diocesano, oltre ai compiti espressamente indicati nelle varie disposizioni del presente Atto Normativo:

a) assume la responsabilità della vita e delle attività della Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana; studia, promuove e cura le iniziative della Associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;

b) stabilisce i modi e le forme per favorire la comunione con le Aggregazioni laicali;

c) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta al Vescovo per la nomina del Presidente ed elegge gli altri componenti la Presidenza;

d) designa, su proposta della Presidenza, il Comitato per gli Affari Economici;

e) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;

f) attiva i processi formativi della Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei Responsabili associativi ed educativi;

g) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

h) dispone la convocazione della Assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa;

i) nomina la Commissione permanente per i lavori assembleari;

l) istituisce il Centro diocesano;

m) delibera su questioni non espressamente attribuite dal presente Atto Normativo ad altri organi diocesani.

3. Il Consiglio Diocesano è convocato in via ordinaria dal Presidente diocesano, che lo presiede, almeno sei volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 14 La Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana si riunisce almeno una volta al mese ed è costituita dal Presidente, dagli Assistenti diocesani, da un Segretario e un Amministratore, da due adulti e due giovani vicepresidenti, dal responsabile Acr.

2. I vicepresidenti dell’Associazione e il responsabile dell’Acr sono eletti a maggioranza dal Consiglio diocesano nella prima seduta successiva alla nomina del Presidente da parte del Vescovo. Spetta al Consiglio diocesano individuare disponibilità e ricevere candidature per tali cariche. Nella medesima seduta, il Consiglio elegge anche il Segretario diocesano e l’Amministratore diocesano, su proposta del Presidente.

3. La Presidenza diocesana:

a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità;

b) cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’assemblea diocesana e nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio Diocesano;

c) determina l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio diocesano sulla base delle priorità indicate alla lettera b) del presente articolo;

d) organizza l’attività del Centro diocesano sulla base di “progetti” approvati dal consiglio diocesano.

Art. 15 – Il Presidente diocesano

1. Il Presidente diocesano è il segno dell’unità dell’Associazione diocesana; presiede gli organismi associativi diocesani e rappresenta l’Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile.

2. Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo, che lo sceglie fra una terna di nomi formulata dal Consiglio diocesano nella prima seduta dopo l’Assemblea elettiva, secondo le modalità riportate dal Regolamento nazionale all’art. 10. d.

TITOLO TERZO

L’ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE E I SUOI ORGANI

Art. 16 Gli organi della Associazione Parrocchiale

Gli organi dell’Associazione Parrocchiale sono: l’Assemblea parrocchiale, il Consiglio parrocchiale e il Presidente parrocchiale.

Art. 17 L’Assemblea Parrocchiale

1. L’Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che appartengono alla associazione Parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.

2. In attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica Diocesana, tenuto conto del Piano Pastorale della Diocesi e della Parrocchia, l’Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale in via ordinaria almeno una volta l’anno per la programmazione della vita associativa.

3. L’Assemblea parrocchiale, all’inizio di ogni triennio, elegge i membri eleggibili del Consiglio parrocchiale, secondo criteri di rappresentatività e il delegato aggiunto per la partecipazione all’Assemblea diocesana. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti adulti e i giovani dell’Associazione parrocchiale che hanno superato il quattordicesimo anno d’età.

4. Il Regolamento Diocesano detta le norme per l’elezione del Consiglio parrocchiale.

Art. 18 Il Consiglio Parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale è rappresentativo di tutte le componenti associative (Giovani, Adulti, Educatori ACR). Qualora l’Associazione parrocchiale non sia completa, nel Consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.

2. Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal Responsabile dell’ACR, dai Consiglieri parrocchiali eletti, dal Segretario-Amministratore.

3. Su proposta del Presidente e con l’approvazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri non hanno diritto di voto.

4. Il Consiglio parrocchiale, convocato in apposita seduta dal Presidente, subito dopo la sua nomina, elegge i vicepresidenti e il responsabile ACR, su proposta del Consiglio stesso, e il Segretario-amministratore, su proposta del Presidente.

5. Il Consiglio Parrocchiale:

a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità;

b) cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dall’Associazione Diocesana;

c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;

d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età e ambiti di vita. Insieme ai formatori si impegna ad incontri periodici per la programmazione, il monitoraggio e la verifica dell’attività formativa dell’Associazione;

e) assicura la stabile collaborazione dell’Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;

f) promuove la partecipazione dei formatori a tutte le attività formative diocesane;

g) contribuisce a costruire rapporti di comunione all’interno della comunità Parrocchiale;

h) approva il Conto Consuntivo e l’eventuale Previsione di Bilancio dell’Associazione Parrocchiale.

Art. 19 Il Presidente Parrocchiale

1. L’Assemblea parrocchiale designa, a mezzo di elezione, una persona che il Consiglio parrocchiale proporrà al Vescovo per la nomina a Presidente parrocchiale.

2. Il Presidente Parrocchiale:

a) convoca e presiede l’Assemblea parrocchiale;

b) promuove e coordina l’attività del Consiglio stesso che convoca di norma una volta al mese;

c) cura, unitamente al Consiglio parrocchiale, costanti rapporti di comunione e collaborazione con il Parroco;

d) si fa garante della comunione dell’Associazione parrocchiale con l’Associazione diocesana e i suoi organi;

e) rappresenta l’Associazione parrocchiale sia in ambito ecclesiale che in ambito civile. Art. 20 Le norme previste dal presente Titolo Terzo si applicano alle altre Associazioni territoriali istituite ex artt. 4 e 5 del presente Atto Normativo.

TITOLO QUARTO

FORMAZIONE e PROMOZIONE ASSOCIATIVA

Art. 21 La formazione

1. L’Azione Cattolica Diocesana seguendo, anche con propria mediazione, gli itinerari dell’Azione Cattolica Italiana, promuove la formazione cristiana degli associati chiamati a vivere e comunicare la fede nell’Arcidiocesi di Fermo.

2. Scopi di tale processo formativo sono la crescita della fede, la maturità ecclesiale e la responsabilità laicale.

3. Questo processo formativo tiene conto delle diverse esigenze di bambini, ragazzi, giovani e adulti, ponendosi al servizio della crescita della coscienza cristiana nelle diverse stagioni della vita. L’Associazione diocesana curerà momenti formativi unitari affinchè le diverse esigenze delle età possano dialogare e confrontarsi per la crescita umana e spirituale di tutti.

4. Il Consiglio Diocesano si impegna a fornire di anno in anno un sostegno ai formatori che operano nell’Associazione perché possano proporre ai soci itinerari formativi qualificati e rispondenti alla realtà diocesana e Territoriale; a tal fine il Consiglio diocesano, su proposta dei settori e dell’ACR, nomina il Responsabile della Formazione per ogni singola equipe scegliendolo tra soci di comprovata competenza ed esperienza associativa ed educativa. I Responsabili della Formazione fanno parte dell’Area della Formazione del Centro diocesano di cui al successivo art. 24.

Art. 22 I Livelli della formazione

1. Espletate le procedure di elezione, per i responsabili associativi parrocchiali di nuova nomina, sono previsti specifici incontri formativi, curati dalla Presidenza diocesana con il supporto dell’Area di Formazione.

2. Le equipe di settore, con il supporto dell’Area di Formazione, curano la formazione iniziale dei nuovi responsabili educativi.

3. L’attività formativa dei singoli soci avviene nei singoli gruppi e movimenti sulla base delle indicazioni offerte dal Consiglio diocesano, specificate, a livello di settore, dalle singole equipe, coordinate a livello locale dal Consiglio Parrocchiale.

4. Le equipe di settore potranno individuare ambiti formativi, non necessariamente coincidenti con le articolazioni dell’Associazione diocesana di cui alla Parte seconda, Titolo Primo, del presente atto Normativo, al fine di favorire sul territorio una più stretta collaborazione tra parrocchie e zone, uno scambio di esperienze formative, la comunione di risorse umane e materiali.

Art. 23 Le Equipe di Settore

1. L’ Equipe di settore è formata dai Membri del Consiglio Diocesano eletti per il settore (Adulti, Giovani, ACR) dal Responsabile della formazione per il settore e dai soci che possono essere chiamati a farne parte per la realizzazione di attività e iniziative specifiche.

2. Compiti delle equipe di settore sono:

a) la cura delle relazioni tra i responsabili, tra le associazioni parrocchiali e la creazione di opportune occasioni di fraternità;

b) la formazione permanente dei responsabili educativi e associativi, con il supporto dell’Area di Formazione;

c) la declinazione, per il settore, del programma diocesano;

d) l’eventuale proposta di una mediazione della proposta formativa nazionale per il settore.

Art. 24 Il Centro Diocesano

1. Nell’ambito del Consiglio Diocesano, a garanzia del mantenimento di una solida memoria storica associativa, è istituito il Centro Diocesano.

2. Il Centro Diocesano si struttura in Aree coordinate da un membro del Consiglio Diocesano con compiti di studio, proposta, progettazione, attuazione e verifica sulle specifiche tematiche inerenti l’Area di riferimento. Tali Aree dovranno riguardare in particolar modo l’ambito della promozione associativa, della comunicazione, della produzione e diffusione della stampa associativa, della formazione, dell’impegno sociale e culturale.

3. Nell’intento di valorizzare l’esperienza, le competenze umane e professionali dei singoli soci, Il Consiglio Diocesano, su proposta della Presidenza, chiamerà a far parte delle singole Aree coloro che, si rendano disponibili a perseguire le finalità dei commi precedenti, con particolare attenzione agli ex consiglieri diocesani.

Art. 25 Commissione Permanente per il Cammino Assembleare

1. La Commissione permanente per il cammino assembleare ex artt. 10, comma 4 e 13, comma 2 lettera i), del presente Atto Normativo, è composta da tre membri nominati dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza, in rappresentanza dei settori e dell’ACR.

2. La Commissione permanente per il cammino assembleare, convocata e presieduta dal Presidente Diocesano:

a) studia la realtà pastorale e associativa, ricerca ed elabora i dati necessari ad avanzare proposte al Consiglio Diocesano per la definizione del programma annuale, coopera con il Consiglio Diocesano stesso nella verifica degli obiettivi formativi e associativi previsti;

b) progetta le tappe, i tempi e i modi del Cammino assembleare diocesano e le propone al Consiglio diocesano;

c) predispone, su indicazioni del Consiglio Diocesano, i materiali di lavoro per le realtà territoriali, i gruppi e i movimenti;

d) coordina e sintetizza i contributi provenienti dalle varie realtà associative;

e) Individua criteri di verifica delle scelte associative da sottoporre al Consiglio diocesano, affinché la definizione degli obiettivi e delle linee programmatiche effettuata in sede assembleare possa essere espressione di un organico e continuativo progetto formativo e missionario dell’Associazione Diocesana.

Art. 26 Commissione Unitaria per la Famiglia

1. Come segno dell’attenzione alla Famiglia da parte di tutta l’AC e nell’intento di modellare sull’esempio della famiglia di Nazareth l’intera vita associativa, è istituita la Commissione Unitaria per la Famiglia. Tale Commissione, composta da tre coppie designate, rispettivamente, dal settore Adulti, dal settore Giovani e dall’ACR, eleggerà al suo interno una Coppia referente che farà parte di diritto del Consiglio Diocesano senza diritto di voto.

2. La commissione Unitaria per la Famiglia:

a) collaborerà con l’Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare e con altri organismi, ecclesiali e civili, che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione della Famiglia, cui l’Azione Cattolica diocesana deciderà di aderire;

b) avanzerà proposte al Consiglio Diocesano sui temi dell’educazione all’amore, della formazione dei coniugi e della famiglia, con particolare attenzione alle situazioni di crisi familiari, dell’educazione dei figli;

c) esprimerà pareri in ordine alle varie iniziative dei settori e dell’ACR che abbiano riguardo al ruolo e ai compiti della famiglia.

Art. 27 Il Coordinamento zonale

Qualora lo richiedano esigenze pastorali e di promozione della vita associativa, il Consiglio diocesano può istituire un Coordinamento zonale di AC. Il Coordinamento zonale è costituito dai presidenti delle associazioni parrocchiali della zona che eleggono al loro interno un Coordinatore zonale. Il Coordinatore zonale fa parte del Consiglio diocesano senza diritto di voto.

Art. 28 Il Comitato dei Presidenti parrocchiali

1. I Presidenti Parrocchiali, o i loro delegati, costituiscono il Comitato dei Presidenti parrocchiali, convocato dalla Presidenza diocesana almeno tre volte all’anno, preferibilmente insieme con il Consiglio diocesano.

2. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.

PARTE TERZA

NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 29 Risorse e patrimonio

1. Le risorse economiche dell’Associazione diocesana sono costituite:

a) dalle quote associative dei soci;

b) dai contributi della Diocesi, dell’Associazione nazionale e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli Organismi internazionali;

c) da donazioni e lasciti testamentari;

d) da rimborsi;

e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

f) da beni immobili e mobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo e delle relative rendite

2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro accettazione ed utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

3. Il patrimonio è catalogato in apposito inventario.

Art. 30 Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale dell’Associazione Diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio l’Associazione predispone un Bilancio preventivo ed un Conto consuntivo.

2. I criteri e le procedure per la formazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo, unitamente all’ordinamento contabile e ai criteri e alle procedure per l’acquisto di beni e servizi, sono approvati dal Consiglio Diocesano.

3 Il Bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 31 agosto dell’anno cui si riferisce. Il Conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.

4 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 31 Bilancio sociale

1. Il Consiglio diocesano approva entro il 31 gennaio di ogni anno il Bilancio sociale dell’Associazione diocesana.

2. Il bilancio sociale contiene:

a) l’elenco degli obiettivi diocesani perseguiti durante l’anno associativo trascorso e un commento sul loro raggiungimento;

b) le attività diocesane svolte a livello unitario, dai settori e dall’ACR in rapporto con gli obiettivi dell’anno. Il bilancio deve anche comprendere l’indicazione del numero dei partecipanti e un commento sulle iniziative effettuate;

c) Il Consiglio diocesano, nelle forme e nei modi più opportuni, si impegna a divulgare il Bilancio sociale approvato.

Art. 32 Responsabilità patrimoniale

1. L’associazione diocesana può stipulare polizze assicurative, non superiori a 12 mesi e previa deliberazione del Consiglio diocesano, per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell’Associazione stessa.

Art. 33 La gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza Diocesana che se ne assume la responsabilità e ne affida la cura all’Amministratore con la collaborazione del Comitato per gli Affari Economici

2. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall’Amministratore diocesano che lo presiede, e da almeno due componenti individuati per competenza all’interno dell’Associazione ed eletti dal Consiglio su proposta della Presidenza diocesana.

3. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:

a) formazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;

c) questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall’Amministratore.

4. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dal Presidente diocesano o dall’Amministratore almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente o l’Amministratore lo ritengano necessario.

Art. 34 Sedute degli Organi associativi

Di tutte le riunioni degli organi associativi diocesani viene redatto apposito verbale che sarà conservato dalla Segreteria diocesana.

Art. 35 La Gestione amministrativa a livello parrocchiale

1. A livello parrocchiale, la gestione amministrativa è assunta dal Consiglio parrocchiale che ne affida la cura al Segretario-Amministratore.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio parrocchiale approva il bilancio consuntivo.

3. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all’Associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all’associazione diocesana.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Modifiche dell’Atto Normativo

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall’Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

2. Le modifiche all’Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.

Art. 37 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residui dell’Associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

Art. 38 Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, ai Regolamenti diocesani, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.

Art. 39 Norma transitoria

1. Alle Assemblee elettive parrocchiali celebrate prima della redazione del Regolamento diocesano si applicano le seguenti norme transitorie: l’Assemblea parrocchiale elegge, a scrutinio segreto, i Consiglieri parrocchiali nel numero seguente:

a) associazioni parrocchiali fino a 100 soci, giovani e adulti, 6 membri (2 membri per la lista adulti, 2 membri per la lista giovani e 2 membri per la lista ACR)

b) associazioni parrocchiali oltre 100 soci, giovani e adulti, 9 membri (3 membri per la lista adulti, 3 membri per la lista giovani e 3 membri per la lista ACR) c) le associazioni parrocchiali di ridotte dimensione possono eleggere 3 membri (1 membro per la lista adulti, 1 membro per la lista giovani e 1 membro per la lista ACR o comunque 1 membro per ogni componente associativa costituita).

2. Nella elezione dei Consiglieri parrocchiali è importante mantenere un rapporto equilibrato tra i sessi.

3. E’ consigliabile che tra i membri eletti per la lista giovani uno curi particolarmente la componente associativa dei giovanissimi.

Atto Normativo approvato dall’Assemblea diocesana il 7 novembre 2004

Dichiarazione di conformità del Consiglio nazionale con delibera n° 9 del 12 dicembre 2004

 

Atto Normativo Diocesano (271.9 KiB, 347 downloads)

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